RLS: IL 1° OTTOBRE E’ ARRIVATO!

RLS: IL 1° OTTOBRE E’ ARRIVATO!

 

Il 21 Giugno 2013 l’ABI ha disdettato, con decorrenza 1 Ottobre 2013, l’Accordo di Settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza stipulato il 12 marzo 1997.
A tale disdetta sono seguite quelle di molte aziende del Settore riferite alle Contrattazioni di Secondo Livello.
Allo stato non si prevede, considerata sia la distanza tra le posizioni assunte dalle parti, sia per la difficile situazione del Settore (sono stati disdettati, anzitempo, anche i CCNL) una effettiva possibilità di ripresa della trattativa in tempi brevi.
Conseguentemente dal primo di Ottobre, termine (come indicato dall’ABI nella lettera di disdetta dell’accordo vigente), i rapporti tra Aziende ed RLS saranno quindi regolati dalla sola legislazione nazionale.
In tale scenario le scriventi Organizzazioni Sindacali del Settore ritengono che, nel rispetto dell’Accordo del 12/3/1997 e delle specifiche contrattazioni aziendali, che non possono essere annullate dalla disdetta se non per il futuro, gli RLS debbano rimanere attivi sino alla scadenza naturale del proprio mandato (4 anni) mantenendo conseguentemente le specifiche prerogative sino all’elezione dei sostituti.
Al riguardo, l’articolo 4 dell’Accordo citato, affermava esplicitamente che “..scaduto tale periodo [4 anni], essi (gli RLS) mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti…”,
Le OOSS ritengono anche che i poteri dei RLS, pur in assenza della contrattazione collettiva, trovino il proprio riferimento nella Legge ed in particolare nell’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e che pertanto gli RLS possano continuare a fruire delle prerogative di legge in ordine alla ricezione delle informazioni, alla consultazione preventiva, alla partecipazione alle riunioni, all’accesso ai luoghi di lavoro, alla ricezione del DVR, etc…, disponendo “….del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati….”, né subendo “…pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività…” e nei suoi confronti “…si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali…” [vedi articolo 50 TU].Siamo tuttavia nella necessità, vista la difficile situazione nella quale ci si verrà a trovare, di
Chiedere
al Ministero del Lavoro, come disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 che prevede una funzione suppletiva da parte del Ministero del Lavoro ogni qual volta non intervenga la contrattazione collettiva (cfr. ad esempio, l’articolo 48 del Testo Unico) e con riferimento all’art. articolo 12 comma 2 del medesimo D. Lgs. , che istituisce una Commissione per gli Interpelli,
chiarimenti ed indicazioni
sulle modalità con le quali gli RLS del Settore del Credito potranno continuare la loro attività, nell’ottica di garantire in ogni caso quel servizio di supporto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che è il nucleo centrale delle funzioni attribuite agli RLS.
In attesa di un vs. riscontro vi inviamo i nostri migliori saluti.

 

Condividi su...

La CISL AbruzzoMolise si sta adeguando al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Piu informazioni. Accetto i cookies da questo sito. Accetto