INTERPELLO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – FONDO DI SOLIDARIETA’

INTERPELLO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – FONDO DI SOLIDARIETA’


La F.I.B.A. – C.I.S.L. in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante pro – tempore Giulio Romani, premette.

La Fiba – Cisl con i suoi novantamila iscritti, tra lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, delle authority, è l'organizzazione sindacale italiana più rappresentativa nel settore finanziario.

La Fiba Cisl aderisce all'Uni (Union Network International - http://www.union-network.org), che rappresenta 15 milioni di lavoratori dei servizi privati di 120 paesi.

La Fiba si richiama ai valori di sempre della Cisl: solidarietà e giustizia sociale, pluralismo e democrazia interna.

Peraltro, la medesima è un sindacato tra i più rappresentativi nei settori bancario ed assicurativo e raggruppa anche i lavoratori delle esattorie gestite da istituti bancari ed i dipendenti delle casse rurali ed artigiane (banche di credito cooperativo). In decenni di attività, la FIBA ha svolto la sua funzione di tutela e di garanzia attraversando tutti i grandi cambiamenti del settore finanziario, ricercando sempre le ragioni dell’unità con le altre organizzazioni sindacali, ma senza rinunciare alla propria identità ed ai propri valori di riferimento; alla competenza specifica nelle varie problematiche di categoria, la FIBA coniuga la fedeltà ai principi fondamentali della «confederalità», il legame cioè con tutto il mondo del lavoro ed il rifiuto degli egoismi corporativi e dei gretti interessi di parte.

In quanto sindacato che ha stipulato tutti gli accordi collettivi nazionali operanti nel settore bancario, la medesima ha diritto ed interesse (entrambi giuridicamente tutelati e riconosciuti dall’articolo 9, D.lgs 124/2004, come modificato dal D.L. 262/2006) a proporre quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fatte queste necessarie premesse, idonee a individuare la legittimazione del Sindacato Proponente, si rappresenta l’oggetto del quesito medesimo, cui seguono ulteriori problemi applicativi in dipendenza del riscontro al medesimo.

E’ noto che la legge n. 92 del 28 giugno 2012 (comunemente conosciuta come “Legge Fornero”), ha posto alcuni vincoli ai fini dell’adeguamento del “Fondo di solidarietà per la riconversione e qualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” istituito con decreto ministeriale n. 158 del 2000 ai sensi dell’articolo 2 comma 28 legge 662 del 1996, al nuovo quadro regolativo prefigurato dalla riforma del mercato del lavoro in materia di interventi di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e, più in generale, di ammortizzatori sociali contrattuali di carattere sostitutivo o integrativo di quelli pubblici, nei settori sprovvisti dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Orbene, la norma di riferimento (articolo 3 della medesima legge 28 giugno 2012 n. 92) non chiarisce se l’adeguamento debba avvenire secondo i requisiti del modello generale delineato dall’articolo 3 commi 4 e seguenti (cosiddetto “modello ordinario”) ovvero se possa avvenire secondo il modello che il legislatore definisce “alternativo” al primo (“modello alternativo”), disciplinandolo al comma 14 dell’articolo 3.

A tal proposito, occorre specificare che il modello ordinario (articolo 3 commi 4-13) si colloca in una prospettiva prettamente pubblicistica essendo costruito – con alcune innovazioni – sul modello del fondo bilaterale costruito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 662/1996.

Il modello alternativo (articolo 3, commi 14-16), recupera invece l’esperienza prettamente privatistica dei cosiddetti fondi di solidarietà costruiti all’interno di Enti Bilaterali.

In entrambi i casi, comunque, l’obbligo di adeguamento dei fondi preesistenti – ed in quanto tale costituiti prima della entrata in vigore della legge 92/2012 – deve avvenire entro il 31 ottobre 2013.

Sempre per rimanere nello spirito fedele della legge, va rappresentato che la possibilità di accesso alla disciplina del modello alternativo non ha carattere generale, perché riferibile solo ai settori in cui il sistema di bilateralità può considerarsi consolidato e per particolari esigenze.

In altri termini, potremmo definire il modello alternativo come riservato a situazioni specifiche.

L’adeguamento è configurato come necessario ed inderogabile posto che, in difetto, il compito di provvedere in merito passa al “Fondo di solidarietà residuale” (art. 3, commi 19-21).

Il chiarimento al quesito appare di essenziale importanza (e necessita di urgentissimo riscontro e probabile ulteriore approfondimento) posto che nel caso del modello ordinario la procedura prevede dapprima l’intervento della contrattazione collettiva tra le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale e, nei successivi tre mesi, la decretazione interministeriale di recepimento; nel caso del modello alternativo, invece, la procedura prevede soltanto l’intervento della contrattazione collettiva, essendo il ruolo della “decretazione” (non regolamentare) limitato solo per la determinazione di requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento della prestazione (articolo 3 comma 16).

Prescindendo - poiché non oggetto del quesito – dall’esame della diversità di disciplina applicabile (soprattutto in materia di contribuzione e prestazioni, che nel modello ordinario appaiono più rigide e non in linea – sotto l’aspetto della congruità e conferenza - rispetto a quanto pattuito nel fondo originario), si ritiene utile tenere presente che l’iniziale disegno di legge governativo generalizzava il modello ordinario dei fondi bilaterali di solidarietà costituiti, con decreto ministeriale, presso l’INPS secondo lo schema dell’articolo 2 comma 28, legge 662 del 1996.

Il Legislatore, resosi conto che quella impostazione avrebbe sostanzialmente travolto le esperienze di bilateralità puramente negoziale e collettiva che si era stratificata al di fuori degli schemi pubblicistici in quei settori (quali quello artigiano) che avevano una elevata frammentazione produttivo – aziendale o comunque una evidente discontinuità (si pensi, ad esempio, all’edilizia), ha coerentemente consentito un meccanismo alternativo di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma del mercato del lavoro (nella prospettiva di universalizzare le misure di protezione sociale in costanza di rapporto di lavoro sostitutive della Cassa Integrazione Guadagni) esclusivamente nei settori in cui si fossero consolidati sistemi di bilateralità pura.

Di ciò ne è prova la formulazione prevista al comma 14 dell’articolo 3 della legge 92/2012 in cui tale disciplina la si ritiene applicabile solo ai settori in cui siano operanti consolidati sistemi di bilateralità.

Al quesito principale, risulta strettamente collegato quello concernente l’ipotesi del mancato accordo nel termine assegnato (31 ottobre 2013) che, allo stato, appare problematico, in considerazione della scelta dell’ABI di disdettare anticipatamente il contratto vigente, senza utilizzare strumenti più consoni ai rapporti sempre intercorsi.

Infatti, se è vero che l’articolo 3 comma 19 attribuisce al cosiddetto “Fondo residuale” costituito presso l’INPS il compito di garantire – in modo egualitario – le prestazione di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività produttiva, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale che non siano muniti di fondi di solidarietà conformi al modello legale ovvero che non si siano adeguati nel termine di legge con le necessarie modifiche degli assetti preesistenti (tra l’altro, il Fondo residuale garantisce le sole prestazioni legalmente necessitate, sostitutive dell’intervento pubblico della cassa integrazione guadagni per le imprese con più di 15 dipendenti), la legge 92 prevede l’abrogazione dal 1 gennaio 2014 dell’articolo 2, legge n. 662 del 1996 e del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 447 del 1997 (articolo 3, comma 47, lettere a e b), stabilendo – ed in ciò sembra esserci una sfasatura normativa – all’articolo 3, comma 43 che l’abrogazione dei decreti ministeriali istitutivi dei fondi di solidarietà ex lege 662/1996 è determinata dai nuovi decreti con i quali (articolo 3 comma 42) il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, recepisce i contratti collettivi di adeguamento (al modello ordinario) dei fondi preesistenti.

In tal senso, non si comprende se il singolo decreto interministeriale istitutivo del fondo (per quel che interessa il decreto ministeriale 158 del 2000) continui una sua “ultrattività” parallela al Fondo di solidarietà per assicurare una continuità di fondamento pubblicistico alle tutele (ulteriori rispetto a quelle legalmente necessitate) proprio per mantenere i nuovi fondi di solidarietà all’interno dell’INPS sino ad un corretto adeguamento del fondo preesistente al modello ordinario.

Al riguardo, utile ad una disamina approfondita (che meriterebbe tempistiche più appropriate per le quali si imporrebbe una proroga del termine perentorio ad oggi stabilito – 31 ottobre 2013), è il parere del Medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva (prot. 37/0001769) con cui, a seguito di uno specifico interpello presentato da Federambiente in ordine alla portata da attribuire all’espressione “consolidati sistemi di bilateralità” e, pertanto, una corretta individuazione del campo applicativo della disposizione, ha specificato che la formulazione appare riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano prima di tale data.

Nella su riferita ottica, si potrebbe ritenere che il Fondo di solidarietà per la riconversione e qualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (d.m. 158/2000) possa adeguarsi mediante il modello alternativo (articolo 3, comma 14 e ss.), confluendo nell’ente Enbicredito (costituito prima del 18 luglio 2012 ed operante prima di tale data).

Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità nella gestione del Fondo adeguato, determinando al contempo garanzie negli accordi che le parti “sindacali” stesse possono raggiungere nell’adeguamento medesimo.

Va aggiunto, ulteriormente, che la legge 92/2012 (anche in relazione alle modifiche normative introdotte di natura pure “abrogativa”) non chiarisce quale sorte avrebbero le prestazioni di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, articolo 5, comma 1, numero 2 lettera b (prestazioni in via straordinaria), sia nel caso di avvenuto adeguamento alla legge 92/2012 (indipendentemente se in virtù di adesione al modello ordinario o al modello alternativo) che nel caso di mancato accordo (e conseguente applicazione del fondo residuale ex articolo 3 comma 19, legge 92/2012); inoltre, non disciplina la sorte giuridica degli accordi sugli esodi già raggiunti, in caso di abrogazione del fondo per mancato adeguamento nel termine perentorio assegnato; risultano, poi, sostanzialmente omesse le modalità ed in quali forme e misure, in caso di mancato adeguamento e successiva abrogazione del fondo nei termini legislativamente previsti, è possibile per le singole aziende costituire “fondi aziendali; infine, nessun accenno viene operato rispetto alla sezione “emergenziale” della parte ordinaria.

Premesso quanto sopra, con il presente atto d’interpello, si chiede di conoscere – mediante gli appositi quesiti formulati,

SE

il Fondo di solidarietà per la riconversione e qualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” istituito con decreto ministeriale n. 158 del 2000 ai sensi dell’articolo 2 comma 28 legge 662 del 1996, nell’adeguamento al nuovo quadro regolativo prefigurato dalla riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) in materia di interventi di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e, più in generale, di ammortizzatori sociali contrattuali di carattere sostitutivo o integrativo di quelli pubblici, nei settori sprovvisti dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, debba seguire il modello ordinario (articolo 3 comma 4 e seguenti) di natura pubblicistica ovvero se possa avvenire secondo il modello che il legislatore definisce “alternativo” al primo (“modello alternativo”), anche in considerazione dei rilievi giuridici avanzati;

in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di adeguamento nel termine fissato dalla legge, ferma restando l’abrogazione dal 1 gennaio 2014 (ex articolo 3 comma 47 lettere a e b) dell’articolo 2, legge n. 662 del 1996 e del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 447 del 1997 e salva comunque l’operatività del Fondo residuale costituito presso l’INPS ex articolo 3 comma 19, il decreto ministeriale n. 158 del 2000 mantenga una sua ultrattività sino all’adeguamento al modello ordinario e ciò in virtù dell’articolo 3 comma 43 il quale stabilisce che l’abrogazione dei decreti ministeriali istitutivi dei fondi di solidarietà ex lege 662/1996 è determinata dai nuovi decreti con i quali (articolo 3 comma 42) il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, recepisce i contratti collettivi di adeguamento (al modello ordinario) dei fondi preesistenti;

INOLTRE, AL COMPETENTE ORGANO, SI CHIEDE

quale sorte avrebbero le prestazioni di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, articolo 5, comma 1, numero 2 lettera b (prestazioni in via straordinaria), sia nel caso di avvenuto adeguamento alla legge 92/2012 (indipendentemente se in virtù di adesione al modello ordinario o al modello alternativo) che nel caso di mancato accordo (e conseguente applicazione del fondo residuale ex articolo 3 comma 19, legge 92/2012);

quale sorte giuridica avrebbero gli accordi sugli esodi già raggiunti, in caso di abrogazione del fondo per mancato adeguamento nel termine perentorio assegnato;

con quali modalità ed in quali forme e misure (stabilendo oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore), in caso di mancato adeguamento e successiva abrogazione del fondo nei termini legislativamente previsti, è possibile per le singole aziende costituire “fondi aziendali”;

quale sorte avrà la cosiddetta “sezione emergenziale” della parte ordinaria (attualmente compiutamente disciplinata), rimanendo il settore in difetto di disciplina privo della benchè minima tutela.

In attesa di quanto sopra, si inviano distinti saluti.

Con osservanza

Roma, 30 settembre 2013

    • FIBA CISL
    • IL SEGRETARIO GENERALE
    • GIULIO ROMANI

 

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