May10
Modalità accesso fondo indennizzi o Arbitrato.

Il decreton.102 del 3/5/2016 contiene le norme per procedere ai rimborsi automatici o attraverso l’arbitrato in base alle seguenti condizioni :
- Rimborsi automatici avverranno presentando istanza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi . La condizione per accedere al fondo di solidarietà è la seguente :
- gli investitori devono aver acquistato gli strumenti finanziari entro il 12/06/2014
- avere un patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore ad €. 100.000= oppure, un ammontare del reddito lordo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.
- Il rimborso sarà pari all’80% di quanto pagato per l’acquisto degli strumenti
- finanziari al netto degli oneri e delle spese direttamente connesse all’operazione di acquisto e della differenza , se positiva , tra il rendimento ottenuto e il rendimento di mercato di Buoni del Tesoro in corso di emissione.
- Arbitrato .Acquisto delle obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 . Il decreto non introduce alcuna novità in merito alla composizione della camera Arbitrale così come disposto dall’art. 859 della Legge di Stabilità .
Il decreto legge dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla Pubblicazione. Se non vengono fatte modifiche, il termine per presentare istanza è entro quattro mesi dall’approvazione del decreto legge.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle sedi di Adiconsum.IL Presidente Adiconsum Abruzzo
(Vincenzo Zangardi)