May10

Modalità accesso fondo indennizzi o Arbitrato.

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Modalità accesso fondo indennizzi o Arbitrato.

Il decreton.102 del 3/5/2016  contiene le norme per procedere ai rimborsi automatici o attraverso l’arbitrato  in base alle seguenti condizioni :

  1. Rimborsi automatici avverranno presentando istanza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi . La condizione per accedere al fondo di solidarietà è la seguente :
  • gli investitori devono aver acquistato gli strumenti finanziari entro il 12/06/2014
  • avere un patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore ad €. 100.000=  oppure, un ammontare del reddito lordo ai fini dell’imposta sul     reddito delle persone fisiche nell’anno 2015 inferiore a 35.000 euro.
  1. Il rimborso sarà pari all’80%  di quanto pagato per l’acquisto degli strumenti
  •   finanziari al netto degli oneri e delle spese direttamente connesse all’operazione di   acquisto e della differenza , se positiva , tra il rendimento ottenuto e il rendimento di  mercato di Buoni del Tesoro in corso di emissione. 
  1.  Arbitrato .Acquisto delle obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 . Il decreto non introduce alcuna novità in merito alla composizione  della camera Arbitrale così come disposto dall’art. 859 della Legge di Stabilità .

Il decreto legge dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla Pubblicazione. Se non vengono fatte modifiche, il termine per presentare istanza è entro quattro mesi dall’approvazione del decreto legge.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alle sedi di Adiconsum.     

                                                                    IL Presidente Adiconsum Abruzzo

                                                                           (Vincenzo   Zangardi)                          

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