DEBITI NON PAGATI: SCENDONO GLI INTERESSI DI MORA

Dallo scorso 15 maggio 2016, i contribuenti che sono in debito con lo Stato o con altri enti creditori, pagheranno meno interessi di mora. La percentuale da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, infatti, scende dal 4,88% al 4,13%.
Per somme iscritte a ruolo si intendono quei debiti non pagati inseriti in un elenco stilato dall’ente di riscossione, come ad esempio Equitalia.
In caso di mancato/ritardato pagamento, ossia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, si devono pagare:
· gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
· gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
· l’aggio di riscossione previsto per Equitalia
· gli interessi per la dilazione del pagamento, previsti in caso di rateazione concessa da Equitalia.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 l’onere di riscossione di Equitalia (il c.d. aggio) è così stabilito:
· +3% se si paga il debito entro 60 gg dalla notifica della cartella
· +6% se si paga il debito dopo 60 gg dalla notifica della cartella