May23

DEBITI NON PAGATI: SCENDONO GLI INTERESSI DI MORA

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DEBITI NON PAGATI: SCENDONO GLI INTERESSI DI MORA

Dallo scorso 15 maggio 2016, i contribuenti che sono in debito con lo Stato o con altri enti creditori, pagheranno meno interessi di mora. La percentuale da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, infatti,  scende dal 4,88% al 4,13%.

Per somme iscritte a ruolo si intendono quei debiti non pagati inseriti in un elenco stilato dall’ente di riscossione, come ad esempio Equitalia.

In caso di mancato/ritardato pagamento, ossia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella,  si devono pagare:

·         gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

·         gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo

·         l’aggio di riscossione previsto per Equitalia

·         gli interessi per la dilazione del pagamento, previsti in caso di rateazione concessa da Equitalia.

 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 l’onere di riscossione di Equitalia (il c.d. aggio) è così stabilito:

·         +3% se si paga il debito entro 60 gg dalla notifica della cartella

·         +6% se si paga il debito dopo 60 gg dalla notifica della cartella

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